Art. 24.
(Clausola finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le

 

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risorse finanziarie previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nonché attraverso una riduzione della dotazione organica del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria pari a duecento unità.

      2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le direzioni generali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia sono destinati, nei limiti delle attività ad essa devolute ai sensi della presente legge, alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria.